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Kit N1 Autocarro - Griglia divisoria

MessaggioInviato: 18/11/2017, 11:25
da Luca-at
Buongiorno a tutti,
sto aspettando la consegna di una GT Line 141CV DCT omologata Autocarro N1.
Non riesco a trovare la normativa che indichi l'obbligo a montare la griglia divisoria dietro ai sedili posteriori.
Alcuni concessionari affermano che non sia necessaria, quello dove l'ho acquistata invece mi consegnerà l'auto con la griglia montata.
Possiedo attualmente una Citroen C4 berlina (immatricolata autocarro N1 - 5 posti) che non ha griglia divisoria ed è in regola con il CDS. Più volte sono stato fermato e non ho mai avuto contestazioni dalle forze dell'ordine.

Ho cercato in rete ma non trovo nulla.
Qualcuno di voi ha esperienza in merito?

Grazie mille
Luca

Re: Kit N1 Autocarro - Griglia divisoria

MessaggioInviato: 18/11/2017, 11:46
da tipografo1971
Non ho tempo per leggerlo, ma ho trovato questo:

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 1996, n. 144.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" come modificato dal
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l'art. 71che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione siano emanate le prescrizioni tecniche afferenti alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'art. 232 che attribuisce a detti decreti natura regolamentare;
Visto l'art. 227 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" che individua nell'appendice V al titolo III le caratteristiche costruttive e funzionali oggetto di decreti del Ministro dei trasporti ed in
particolare il punto "D", lettera g), dell'appendice citata: "Protezione contro lo spostamento del carico"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4722 del 24 ottobre 1995); Adotta il seguente regolamento: 1. Prescrizioni generali. 1. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), debbono essere muniti di una
cabina di guida separata dal vano destinato alla merce. 2. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria chiusa o furgone, che nel seguito verrà comunque denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una
separazione tra vano di guida e vano merce, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria. 3. Le prescrizioni minime cui tale separazione deve rispondere sono dettate in relazione alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli cui si riferiscono congiuntamente o in alternativa alle
procedure di omologazione del tipo o di approvazione in unico esemplare.


(2) Riportato al n. A/CCII.




2. Prescrizioni applicabili alla omologazione del tipo. 1. Furgoni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione totale degli occupanti del vano guida, separando quest'ultimo dal vano di carico con un divisorio inamovibile esteso dal
pavimento fino al tetto del veicolo, che potrà essere realizzato con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia. 2. Furgoni di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate non derivati da autovetture: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione del vano di guida, almeno per il posto del conducente ed i comandi di guida. Anche in questo caso la protezione, che deve estendersi dal pavimento al tetto del veicolo, deve essere realizzata con barre
orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia.
3. Veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate derivati da autovetture: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni previste per i furgoni di massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate.

3. Prescrizioni applicabili all'approvazione in unico esemplare. 1. Furgoni derivati da allestimento di autotelai cabinati o diversi da quelli indicati nel successivo comma 2: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni stabilite all'art. 2, comma 1. 2. Furgoni realizzati mediante trasformazione
di autovetture: per tali veicoli, in sede di visita e prova, deve essere accertata l'esistenza di un divisorio conforme a quello installato nel corrispondente veicolo di tipo omologato.

4. Omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie comunitarie. 1. In deroga alle prescrizioni stabilite all'art. 1, in sede di omologazione deltipo di veicoli prodotti da industrie di altri Stati membri della CEE, possono essere accettati divisioni conformi alle prescrizioni in vigore
nello Stato membro nel quale sono stati prodotti, purché riconosciuti di equivalente efficacia a quelli prescritti nelle presenti norme dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.

5. Disposizioni transitorie. 1. Tutte le omologazioni accordate in applicazione delle precedenti norme restano valide.


oppure questa normativa Europea:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:185:0030:0056:it:PDF

Re: Kit N1 Autocarro - Griglia divisoria

MessaggioInviato: 18/11/2017, 11:47
da tipografo1971

Re: Kit N1 Autocarro - Griglia divisoria

MessaggioInviato: 18/11/2017, 12:16
da drspoch
la griglia è obbligatoria. come fai a dire che la c4 è in regola?

vedi risposta sotto

attenzione a quella regola (non so se sia ancora valida) in cui per gli autocarri si devono trasportare cose e persone consone con l'attività lavorativa. cioè se ti fermano e sopra hai la nonna e i nipotini e nel baule il salvagente a fenicottero rosa, potrebbero contestarti il tutto.

Re: Kit N1 Autocarro - Griglia divisoria

MessaggioInviato: 18/11/2017, 12:20
da drspoch
http://zetacar-autosogno.it/documents/Q ... nviene.pdf

L'articolo mette a confronto due diverse modalita' per ottenere un veicolo classificato autocarro (cat. N1) a partire da un veicolo comunemente classificato come autovettura (cat. M1).

Nella prima modalita' l'interessato acquista (o possiede gia') un veicolo inizialmente immatricolato come autovettura e successivamente chiede l'aggiornamento della relativa CdC a seguito della trasformazione in autocarro.

In tal caso si rende applicabile il Decreto MIT n. 326/1996, come riportato in precedenza nella discussione e come opportunamente richiamato nella Circ. prot. n. 4114/M368 emanata in materia dalla DGM il 04/08/2005:
In sede di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell'art. 78 del C.d.S., deve essere verificato, tra l'altro, che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326)...

Nella seconda modalita' l'interessato acquista un veicolo nuovo che il Costruttore ha direttamente classificato autocarro (ancorche' con le apparenti sembianze di autovettura) e per il quale ha rilasciato un Certificato di Conformita' secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di omologazione dei veicoli (Direttiva 2007/46/CE).

La Motorizzazione deve procedere all'immatricolazione sulla base del CoC, che il Costruttore ha responsabilmente rilasciato pur senza collocare alcuna "paratia", in quanto si e' avvalso delle facolta' previste al riguardo nella citata Direttiva.

Il DM 326/1996 e' coerente con il punto 3.2 dell'Allegato II alla citata Direttiva ma e' da considerare incompleto per l'assenza delle deroghe di cui ai successivi punti 3.3 e 3.4.

Dal momento che la Direttiva 2007/46/CE risulta recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto MIT 28/04/2008 (GU 167/2008), tutte le sue disposizioni sono vigenti in Italia e prevalgono su eventuali norme nazionali di discordante contenuto, per le quali determinano l'immediata disapplicazione.

Ergo, possono ben trovarsi in circolazione in Italia autocarri di recente immatricolazione privi di "paratia".

Re: Kit N1 Autocarro - Griglia divisoria

MessaggioInviato: 18/11/2017, 12:21
da drspoch